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Ordinanza del Sindaco n. 07 del 19.11.2025

Ordinanza contingibile e urgente ex. art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 - Conduzione dei cani nelle aree pubbliche e raccolta deiezioni. Disposizione obblighi, divieti e sanzioni.
Data:
Mercoledì, 19 Novembre 2025
Ordinanza del Sindaco n. 07 del 19.11.2025

Descrizione

ORDINA
Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di attenersi scupolosamente al rispetto della normativa vigente in materia, riportata nella parte normativa della presente ordinanza, nonché di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia della sicurezza ed incolumità delle persone nonché a tutela del decoro e dell’igiene pubblica;

DISPONE

Il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • obbligo per i proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
  • i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa, possono essere tenuti senza guinzaglio;
  • i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone, se il luogo è aperto al pubblico;
  • i cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola;

OBBLIGHI

 

  • è fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
  • nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
  • è fatto obbligo a chi custodisce l’animale di adoperarsi, in ogni modo, affinché la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonchè l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
  • è fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano:

 

  1. di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico;
  2. di raccogliere le deiezioni prodotte dell’animale nonché di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo, con l’obbligo di mostrarla a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

 

DIVIETI

  • è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
  • è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni;
  • è fatto divieto di affidare gli animali a persone che, per età o condizione fisica, siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso;

SANZIONI

La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionali da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043,2052 e 2055 del Codice Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati;

La violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto disposto dall’ art. 7 comma 1-bis del TUEL;

DISPOSIZIONI FINALI

  • Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento;
  • I cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, i quali non hanno l’obbligo del guinzaglio e della museruola;

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alle forze dell’ordine che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza per l’esatta osservanza: al Prefetto di Asti, alla Stazione dei Carabinieri di Cocconato.

Aramengo, lì 19 novembre 2025

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Angela Massaglia

 


Numero progressivo

3

Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

19/11/2025 16:12




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